PROPOSTA DI LEGGE

TITOLO I
SISTEMA DELLE INFORMAZIONI PER LA SICUREZZA

Capo I
ALTA DIREZIONE E CONTROLLI

Art. 1.
(Alta direzione, responsabilità e coordinamento).

      1. Al Presidente del Consiglio dei ministri sono attribuiti l'alta direzione e la responsabilità generale della politica informativa per la sicurezza, nell'interesse e per la difesa della Repubblica e delle istituzioni democratiche poste dalla Costituzione a suo fondamento.
      2. Ai fini indicati nel comma 1 e in conformità agli indirizzi formulati dal Parlamento, il Presidente del Consiglio dei ministri impartisce le direttive ed emana ogni disposizione necessaria allo svolgimento coordinato delle attività di informazione per la sicurezza e alla organizzazione e funzionamento degli organismi informativi disciplinati dalla presente legge.
      3. Al Presidente dei Consiglio dei ministri è devoluta la tutela del segreto di Stato. A tal fine opera come Autorità nazionale per la sicurezza, determinando i criteri per l'apposizione del segreto ed emanando le disposizioni necessarie alla sua tutela amministrativa.

Art. 2.
(Delega al Ministro delle informazioni e la sicurezza).

      1. Il Presidente del Consiglio dei ministri può delegare l'esercizio delle funzioni

 

Pag. 8

di cui all'articolo 1 ad un Ministro senza portafoglio, denominato Ministro delle informazioni per la sicurezza.
      2. Non sono comunque delegabili le funzioni che la presente legge attribuisce in via esclusiva al Presidente del Consiglio dei ministri e, in particolare, quelle in tema di segreto di Stato.
      3. Il Presidente del Consiglio dei ministri è costantemente informato dal Ministro delle informazioni per la sicurezza sulle modalità di esercizio delle funzioni delegate e, fermo il potere di direttiva, può in qualsiasi momento avocare l'esercizio di tutte o di alcune di esse nonché, sentito il Consiglio dei ministri, revocare la delega al Ministro predetto.

Art. 3.
(Consiglio nazionale per la sicurezza della Repubblica).

      1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito il Consiglio nazionale per la sicurezza della Repubblica (CNS), con funzioni di consulenza e proposta per il Presidente del Consiglio dei ministri, in materia di politica informativa per la sicurezza.
      2. Nell'ambito delle attribuzioni indicate nel comma 1 il Consiglio nazionale:

          a) coadiuva il Presidente del Consiglio dei ministri nell'analisi e nell'individuazione ed elaborazione strategica degli indirizzi generali e degli obiettivi prioritari da perseguire nel quadro della politica informativa per la sicurezza;

          b) esprime pareri sulle questioni che il Presidente del Consiglio dei ministri sottopone al suo esame;

          c) provvede all'approvazione del piano dell'attività informativa, verificandone l'attuazione nei modi e tempi indicati;

 

Pag. 9

          d) delibera gli atti normativi previsti dalla presente legge;

          e) designa, per la successiva nomina da parte del Presidente del Consiglio dei ministri, il direttore della Direzione generale per le informazioni e la sicurezza (DIGIS) e, su proposta di questi, i responsabili delle strutture in cui si articola la medesima Direzione generale in fase di prima attuazione della presente legge ai sensi dell'articolo 5.

      3. Il Consiglio nazionale è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Ministro delle informazioni per la sicurezza. Il Consiglio nazionale è composto dal Ministro degli affari esteri, dal Ministro dell'interno, dal Ministro dell'economia e delle finanze e dal Ministro della difesa. Le funzioni di segretario generale del Consiglio nazionale sono svolte, senza diritto di voto, dal direttore della Direzione generale per le informazioni e la sicurezza.
      4. In relazione a particolari situazioni che richiedano approfondimenti specifici il Presidente del Consiglio dei ministri o, in caso di sua assenza o impedimento, il Ministro delle informazioni per la sicurezza, può invitare a partecipare alle sedute del Consiglio nazionale, senza diritto di voto, esperti nelle specifiche materie oggetto di esame.
      5. Le modalità di funzionamento del Consiglio nazionale sono stabilite con apposito regolamento.

Art. 4.
(Obblighi di informazione del Governo nei confronti del Parlamento. Comitato parlamentare per la sicurezza).

      1. Il Governo riferisce semestralmente al Parlamento, con una relazione scritta, sulla politica informativa per la sicurezza e sui risultati ottenuti.
      2. Il Comitato parlamentare per la sicurezza (CPS) è costituito da quattro deputati e da quattro senatori, nominati all'inizio di ogni legislatura dai Presidenti

 

Pag. 10

dei due rami del Parlamento sulla base del criterio di proporzionalità.
      3. Il Comitato parlamentare esercita il controllo sull'applicazione delle norme che regolano le attività di informazione per la sicurezza. A tal fine può acquisire informazioni sull'organizzazione e sulle attività della Direzione generale per le informazioni e la sicurezza. Il contenuto delle informazioni non può in nessun caso riguardare le fonti informative, l'apporto dei servizi stranieri, l'identità degli operatori, la dislocazione territoriale delle strutture operative, le operazioni in corso e quelle concluse la cui rivelazione sia ritenuta dal Presidente del Consiglio dei ministri pericolosa per la sicurezza della Repubblica e, comunque, ogni altro elemento idoneo a rivelare tali informazioni.
      4. Per lo svolgimento delle sue funzioni il Comitato parlamentare può convocare il Presidente del Consiglio dei ministri, il Ministro delle informazioni per la sicurezza e i membri del Consiglio nazionale per la sicurezza della Repubblica.
      5. Il Comitato parlamentare può formulare quesiti, proposte e rilievi indirizzati al Governo.
      6. Al Comitato parlamentare sono comunicati tutti gli atti normativi emanati in attuazione della presente legge.
      7. Il Presidente del Consiglio dei ministri può opporre al Comitato parlamentare, indicandone con sintetica motivazione le ragioni essenziali, l'esigenza di tutela del segreto in ordine alle informazioni che, a suo giudizio, eccedono i limiti di cui al comma 3. In nessun caso la tutela del segreto può valere in relazione a fatti eversivi dell'ordine costituzionale.
      8. Nell'ipotesi di cui al comma 7, il Comitato parlamentare, qualora ritenga a maggioranza assoluta dei suoi componenti, che l'opposizione del segreto non sia fondata, ne riferisce alle Camere per le conseguenti valutazioni politiche.
      9. I membri del Comitato parlamentare sono tenuti al segreto relativamente alle informazioni acquisite ai sensi del presente articolo, anche dopo la cessazione del mandato parlamentare.
 

Pag. 11

Capo II
ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DELLA DIREZIONE GENERALE PER LE INFORMAZIONI E LA SICUREZZA

Art. 5.
(Direzione generale per le informazioni e la sicurezza).

      1. Per lo svolgimento delle attività connesse alle sue funzioni, il Presidente del Consiglio dei ministri o, in caso di delega di cui all'articolo 2, il Ministro delle informazioni per la sicurezza, si avvale della Direzione generale per le informazioni e la sicurezza (DIGIS), istituita con la presente legge, in deroga alle disposizioni vigenti. Fatto salvo quanto previsto nei commi 2 e 3, il definitivo assetto organizzativo e tutte le successive modifiche o integrazioni sono stabilite con apposito regolamento.
      2. La DIGIS svolge le funzioni indicate nel presente capo ed è ordinata, in sede di prima attuazione della presente legge, nelle seguenti agenzie, preposte allo svolgimento di funzioni info-operative:

          a) Agenzia per le informazioni sul terrorismo e l'eversione (AITE);

          b) Agenzia per le informazioni sulla criminalità organizzata (AICO);

          c) Agenzia per la ricerca e la controingerenza (ARC).

      3. Per lo svolgimento delle funzioni tecnico-amministrative di supporto alle attività demandate alle strutture di cui al comma 2 sono altresì istituiti, in sede di prima attuazione della presente legge, i seguenti Dipartimenti:

          a) Dipartimento per la gestione del personale;

          b) Dipartimento tecnico-logistico;

          c) Dipartimento per gli affari amministrativi e legali.

 

Pag. 12

      4. Nell'ambito della DIGIS operano altresì l'Ufficio centrale per la segretezza (UCSE) e l'Ufficio centrale degli archivi (UCA), che dipendono direttamente dal Presidente del Consiglio dei ministri o, in caso di delega di cui all'articolo 2, dal Ministro delle informazioni per la sicurezza, ferma restando la dipendenza organica e funzionale dalla DIGIS per quanto riguarda le competenze organizzative, amministrative e logistiche.
      5. L'ordinamento delle strutture di cui al presente articolo e la loro ulteriore articolazione organizzativa sono stabiliti con regolamento.

Art. 6.
(Direttore della Direzione generale per le informazioni e la sicurezza).

      1. Alla DIGIS è preposto, alle dirette dipendenze del Presidente del Consiglio dei ministri o, se delegato, ai sensi dell'articolo 2, del Ministro delle informazioni per la sicurezza, un direttore generale, quale responsabile generale dell'attuazione della politica informativa per la sicurezza.
      2. Il direttore della DIGIS è nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri, previa designazione da parte del Consiglio nazionale per la sicurezza della Repubblica.
      3. Per l'assolvimento dei compiti a lui assegnati il direttore della DIGIS si avvale di un ufficio di diretta collaborazione, con funzioni di pianificazione, analisi e valutazione. Il relativo assetto organizzativo è fissato in apposito regolamento.
      4. In caso di assenza o impedimento il direttore della DIGIS è sostituito da un vice direttore, nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del direttore della DIGIS, sentito il Consiglio nazionale per la sicurezza della Repubblica.
      5. Il direttore della DIGIS:

          a) fornisce al Presidente del Consiglio dei ministri o, se delegato ai sensi dell'articolo 2,

 

Pag. 13

al Ministro delle informazioni per la sicurezza ogni elemento utile per l'elaborazione e l'attuazione delle politiche dell'informazione per la sicurezza di cui all'articolo 1 e lo tiene aggiornato su ogni questione di rilievo;

          b) propone al Presidente del Consiglio dei ministri o, se delegato ai sensi dell'articolo 2, al Ministro delle informazioni per la sicurezza il piano di ricerca informativa e, dopo l'approvazione e la conseguente diramazione, ne controlla costantemente l'attuazione, indirizzando, se necessario, su ricerche informative mirate l'attività delle agenzie;

          c) informa il Presidente del Consiglio dei ministri o, se delegato ai sensi dell'articolo 2, il Ministro delle informazioni per la sicurezza dell'attività svolta dalla DIGIS;

          d) esercita le funzioni di segretario generale del Consiglio nazionale per la sicurezza della Repubblica;

          e) garantisce lo scambio informativo tra la DIGIS e le Forze di polizia nonché tra la DIGIS e il Reparto informazioni e sicurezza dello Stato maggiore della difesa;

          f) coordina i rapporti con gli organismi informativi degli altri Stati;

          g) propone, per la designazione da parte del Consiglio nazionale per la sicurezza della Repubblica e la successiva nomina del Presidente del Consiglio dei ministri, i responsabili delle strutture indicate nell'articolo  5.

Art. 7.
(Agenzia per le informazioni sul terrorismo e l'eversione).

      1. L'Agenzia per le informazioni sul terrorismo e l'eversione (AITE) ha il compito di ricercare, elaborare ed analizzare

 

Pag. 14

le informazioni utili a salvaguardare l'indipendenza, l'integrità e la sicurezza della Repubblica e delle istituzioni democratiche da ogni pericolo, minaccia o aggressione proveniente dal terrorismo o dall'eversione nel territorio nazionale ed estero.
      2. Nell'ambito delle finalità indicate nel comma 1, l'AITE fornisce supporto informativo nei confronti degli organi di Governo e delle Forze di polizia per la valutazione e la prevenzione dei rischi derivanti dal terrorismo e dall'eversione di qualsiasi natura.

Art. 8.
(Agenzia per le informazioni sulla criminalità organizzata).

      1. L'Agenzia delle informazioni per la criminalità organizzata (AICO) ha il compito di ricercare, elaborare ed analizzare le informazioni utili a salvaguardare l'indipendenza, l'integrità e la sicurezza della Repubblica e delle istituzioni democratiche da ogni pericolo, minaccia o aggressione anche di natura economica, proveniente dalla criminalità organizzata all'interno del territorio nazionale e all'estero.
      2. Nell'ambito delle finalità indicate nel comma 1, l'AICO fornisce supporto informativo nei confronti degli organi di Governo e delle Forze di polizia per la valutazione e la prevenzione dei rischi derivanti dalle diverse forme di criminalità organizzata, anche di tipo economico.

Art. 9.
(Agenzia per la ricerca e la contro ingerenza).

      1. L'Agenzia per la ricerca e la controingerenza (ARC) svolge attività di ricerca, sul territorio nazionale e all'estero, per la raccolta di informazioni utili al processo decisionale nei settori della politica,

 

Pag. 15

dell'economia e dell'industria nonché di informazioni in grado di sostenere la ricerca scientifica nazionale.
      2. L'ARC espleta altresì attività di controingerenza a tutela del sistema politico, economico ed industriale e della ricerca scientifica contro attività di singoli, gruppi o governi stranieri che possano risultare lesivi della sicurezza nazionale.

Art. 10.
(Ufficio centrale per la segretezza).

      1. L'Ufficio centrale per la segretezza (UCSE) svolge funzioni direttive, di coordinamento, consultive e di studio, nonché di controllo sull'applicazione delle leggi, dei regolamenti e di ogni altra disposizione vigente in materia di tutela amministrativa di quanto coperto da classifica di segretezza, sotto il profilo della sicurezza dei documenti, dei materiali, del personale, degli aspetti di carattere industriale, delle infrastrutture e delle installazioni di interesse fondamentale o strategico per la sicurezza nazionale, delle comunicazioni e dei sistemi di elaborazione automatizzata dei dati.
      2. Il capo dell'UCSE è nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri, su designazione del Consiglio nazionale per la sicurezza della Repubblica. Risponde, per l'esercizio delle sue funzioni, direttamente al Presidente del Consiglio dei ministri, che può delegargli, in tutto o in parte, l'esercizio dei compiti e delle funzioni di Autorità nazionale per la sicurezza.
      3. Competono all'UCSE:

          a) gli adempimenti istruttori relativi all'esercizio delle funzioni dei Presidente del Consiglio dei ministri quale Autorità nazionale per la sicurezza, a tutela del segreto di Stato;

          b) lo studio e la predisposizione delle misure volte a garantire la sicurezza di tutto quanto è coperto dalle classifiche di segretezza, con riferimento sia ad atti,

 

Pag. 16

documenti, materiali, sia alla produzione industriale, alle infrastrutture ed alle installazioni di interesse strategico per la sicurezza nazionale, sia alle comunicazioni ed ai sistemi di elaborazione automatizzata dei dati;

          c) il rilascio e la revoca del nulla osta di segretezza (NOS);

          d) la conservazione e l'aggiornamento di un elenco completo delle persone fisiche e giuridiche e di tutti i soggetti muniti di NOS.

      4. Con apposito regolamento, sentito il Consiglio nazionale per la sicurezza della Repubblica, è disciplinato il procedimento di accertamento finalizzato al rilascio del NOS, nonché il procedimento di ritiro, ove ne ricorrano le condizioni.

Art. 11.
(Ufficio centrale degli archivi).

      1. All'Ufficio centrale degli archivi (UCA) sono demandate:

          a) l'attuazione delle disposizioni che disciplinano il funzionamento e l'accesso agli archivi degli organismi informativi;

          b) la vigilanza sulla sicurezza, la tenuta e la gestione degli archivi;

          c) la conservazione, in via esclusiva, presso un apposito archivio storico, della documentazione relativa alle attività ed ai bilanci della Direzione generale per le informazioni e la sicurezza.

      2. Le modalità di organizzazione e di funzionamento dell'Ufficio sono disciplinate con regolamento, sentito il Consiglio nazionale per la sicurezza della Repubblica.
      3. Con il regolamento di cui al comma 2 sono inoltre stabiliti le modalità di informatizzazione dei documenti e degli archivi cartacei, nonché le modalità di conservazione e di accesso e i criteri per l'invio di documentazione all'archivio di Stato.

 

Pag. 17

Capo III
AMMINISTRAZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA DIREZIONE GENERALE PER LE INFORMAZIONI E LA SICUREZZA

Art. 12.
(Norme di organizzazione e di funzionamento).

      1. All'organizzazione e al funzionamento della Direzione generale per le informazioni e la sicurezza non si applicano direttamente le disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, e al decreto legislativo 31 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Apposito regolamento stabilisce, per le materie di cui al presente capo ed al capo IV, le norme concernenti l'esercizio dell'attività amministrativa nel rispetto dei seguenti princìpi:

          a) individuazione del responsabile del procedimento, specificandone le relative funzioni;

          b) obbligo di conclusione del procedimento entro termini tassativi, attraverso l'emanazione di un provvedimento espresso e motivato;

          c) esercizio del diritto di accesso agli atti ed ai documenti amministrativi, salvaguardando le ragioni di tutela e di riservatezza afferenti alla documentazione della Direzione generale per le informazioni e la sicurezza.

Art. 13.
(Spese per la Direzione generale per le informazioni e la sicurezza).

      1. Nello stato di previsione della spesa della Presidenza del Consiglio dei ministri è istituita, anche in deroga alle disposizioni di cui alla legge 3 aprile 1997, n. 94, e al decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, una apposita unità previsionale di base per le spese della Direzione generale per le informazioni e la sicurezza.
      2. All'inizio dell'esercizio finanziario il Presidente del Consiglio dei ministri, previa

 

Pag. 18

delibera del Consiglio nazionale per la sicurezza della Repubblica, sentito il direttore della Direzione generale per le informazioni e la sicurezza, definisce lo stanziamento di cui al comma 1, stabilendo altresì le somme da destinare ai fondi ordinari e a quelli riservati. Di tale ripartizione e delle sue variazioni in corso d'anno, adottate con la stessa procedura, è data comunicazione al Comitato parlamentare per la sicurezza.
      3. Sono adottate con regolamento le norme concernenti la tenuta del bilancio e del rendiconto e la gestione delle spese della Direzione generale per le informazioni e la sicurezza, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato, ma nel rispetto dei relativi princìpi nonché delle seguenti disposizioni:

          a) il bilancio preventivo, nel quale sono iscritti in appositi capitoli i fondi per le spese riservate, e il rendiconto della gestione finanziaria del fondo per le spese ordinarie sono predisposti dal direttore della Direzione generale per le informazioni e la sicurezza;

          b) il bilancio preventivo e il rendiconto della gestione finanziaria del fondo per le spese ordinarie sono approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e sono inviati, per la verifica della legittimità e della regolarità della gestione al controllo di un ufficio della Corte dei Conti, costituito nell'ambito della Sezione per il controllo dello Stato e distaccato presso la Direzione generale per le informazioni e la sicurezza;

          c) gli atti di gestione del fondo per le spese ordinarie sono assunti dal direttore della Direzione generale per le informazioni e la sicurezza e dagli altri dirigenti e sono assoggettati al controllo preventivo di un apposito ufficio della Ragioneria centrale della Presidenza del Consiglio dei ministri, distaccato presso la Direzione generale stessa;

          d) gli atti di gestione del fondo per le spese riservate sono assunti esclusivamente dal direttore della Direzione generale per le informazioni e la sicurezza, che

 

Pag. 19

presenta specifico rendiconto trimestrale e relazione finale annuale al Presidente del Consiglio dei ministri, o se delegato ai sensi dell'articolo 2, al Ministro delle informazioni per la sicurezza;

          e) il bilancio preventivo e il rendiconto della gestione finanziaria del fondo per le spese ordinarie sono trasmessi, insieme con la relazione della Corte dei conti, al Comitato parlamentare per la sicurezza, al quale il Presidente del Consiglio dei ministri, o se delegato ai sensi dell'articolo 2, il Ministro delle informazioni per la sicurezza riferisce, altresì, annualmente sulle linee essenziali della gestione finanziaria del fondo per le spese riservate, quantificate per settori di intervento come determinati dagli indirizzi politici.

      4. Con apposito regolamento sono, inoltre, definite le procedure per la stipulazione di contratti di appalti di lavori e forniture di beni e servizi, nel rispetto dei princìpi della normativa comunitaria vigente. Sono altresì individuati i lavori, le forniture ed i servizi che, per tipologie o per importi di valore, possono essere effettuati in economia o a trattativa privata.

Art. 14.
(Ricorsi giurisdizionali).

      1. La competenza giurisdizionale per le controversie nelle materie di cui ai capi III e IV del presente titolo spetta al giudice amministrativo. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 23-bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034.

Capo IV
GESTIONE DELLE RISORSE UMANE E MATERIALI

Art. 15.
(Contingente speciale del personale).

      1. È costituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il contingente speciale

 

Pag. 20

del personale addetto alla Direzione generale per le informazioni e la sicurezza, determinato con apposito regolamento. Con il medesimo regolamento sono altresì stabiliti l'ordinamento del personale e la disciplina del relativo trattamento economico e previdenziale, in conformità ai princìpi contenuti nelle disposizioni del presente titolo, nonché i criteri e le modalità per attuare il trasferimento presso altre amministrazioni dello Stato del personale in servizio presso gli organismi informativi alla data di entrata in vigore della presente legge che, a seguito del processo di riorganizzazione previsto dalla medesima legge e dai regolamenti attuativi, risulta non più necessario per le esigenze della Direzione generale per le informazioni e la sicurezza.
      2. Il personale appartenente al contingente speciale di cui al comma 1 può essere composto:

          a) da dipendenti civili e militari dello Stato o di altre amministrazioni pubbliche che sono trasferiti in via definitiva, con il loro consenso, alle dipendenze della Direzione generale per le informazioni e la sicurezza, previo superamento del periodo di prova;

          b) da personale assunto direttamente.

      3. In nessun caso la Direzione generale per le informazioni e la sicurezza può avere alle proprie dipendenze, in modo organico o saltuario, membri del Parlamento, magistrati, ministri di culto e giornalisti.
      4. Il personale di cui al presente articolo è collocato in distinti ruoli amministrativi, tecnici ed operativi, secondo le modalità previste nel regolamento di cui al comma 1.

Art. 16.
(Princìpi generali per l'esercizio del potere regolamentare in materia di ordinamento del personale).

      1. Nell'esercizio del potere regolamentare di cui all'articolo 15, comma 1, devono,

 

Pag. 21

in ogni caso, essere osservati i seguenti princìpi generali:

          a) il reclutamento del personale mediante assegnazione da altra amministrazione deve avvenire a seguito di apposita procedura selettiva, previa diffusione presso le amministrazioni interessate di avviso che specifichi le competenze e i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti per l'espletamento delle singole funzioni, nell'ambito del personale dipendente dalle amministrazioni dello Stato, dalle università, dagli enti pubblici di ricerca ed eventualmente anche dalle altre amministrazioni pubbliche;

          b) il reclutamento del personale mediante assunzione diretta eventualmente anche con contratto di lavoro a tempo determinato avviene secondo speciali procedure selettive fissate in relazione alle particolari funzioni da espletare; è consentito l'utilizzo di questa modalità di reclutamento solo per l'assunzione di personale di elevata e particolare specializzazione;

          c) gli aspiranti al reclutamento sono preliminarmente sottoposti ad accertamenti sanitari e a specifici test psico-attitudinali, al fine di verificarne l'idoneità al servizio presso la Direzione generale per le informazioni e la sicurezza;

          d) è in facoltà della Direzione generale per le informazioni e la sicurezza disporre in ogni tempo il rientro del personale presso l'amministrazione di originaria appartenenza o, per i dipendenti di cui all'articolo 15, comma 2, lettera b), presso altra amministrazione dello Stato;

          e) al fine di favorire la necessaria mobilità del personale, il regolamento di cui all'articolo 15, comma 1, può prevedere che al personale trasferito ad altra amministrazione dello Stato, fermo restando l'inquadramento nella qualifica rivestita, sia garantita la conservazione del trattamento economico e previdenziale in godimento al momento dell'emanazione del provvedimento di trasferimento.

 

Pag. 22

TITOLO II
DISPOSIZIONI SULLA CONDOTTA E SULLO STATUS DEGLI APPARTENENTI ALLA DIREZIONE GENERALE PER LE INFORMAZIONI E LA SICUREZZA

Capo I
GARANZIE FUNZIONALI

Art. 17.
(Ambito di applicabilità).

      1. Fermo quanto disposto dall'articolo 51 del codice penale, una speciale causa di giustificazione si applica al personale della Direzione generale per le informazioni e la sicurezza che pone in essere condotte costituenti reato, legittimamente autorizzate di volta in volta, in quanto indispensabili alle finalità istituzionali della Direzione generale per le informazioni e la sicurezza, nel rispetto rigoroso dei limiti di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo e delle procedure fissate dall'articolo 18.
      2. La speciale causa di giustificazione non si applica se la condotta costituente reato configura delitti specificamente diretti a mettere in pericolo o a ledere la vita, l'integrità fisica, la salute o l'incolumità pubbliche.
      3. La speciale causa di giustificazione non si applica altresì ai reati di attentato contro organi costituzionali e contro le Assemblee regionali, di cui all'articolo 289 del codice penale, agli attentati contro i diritti politici dei cittadino, di cui all'articolo 294 del codice penale, ai delitti contro l'amministrazione della giustizia, salvo che si tratti di condotte di favoreggiamento personale o reale indispensabili alle finalità istituzionali della Direzione generale per le informazioni e la sicurezza e poste in essere nel rispetto rigoroso delle procedure fissate dall'articolo 18, sempre che tali condotte di favoreggiamento non si realizzino attraverso false dichiarazioni all'autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria e non cagionino uno sviamento degli accertamenti da queste disposti.

 

Pag. 23


      4. La speciale causa di giustificazione si applica quando la condotta costituente reato:

          a) è posta in essere nell'esercizio o a causa di compiti istituzionali della Direzione generale per le informazioni e la sicurezza, in attuazione di un'operazione deliberata e documentata ai sensi dell'articolo 18 e secondo le norme organizzative del sistema delle informazioni per la sicurezza;

          b) è indispensabile per il conseguimento degli obiettivi dell'operazione, che non sono altrimenti perseguibili, e risulta proporzionata al loro raggiungimento, in base ad una compiuta valutazione e comparazione degli interessi pubblici e privati coinvolti.

      5. Quando in ragione di particolari condizioni di fatto e di eccezionali necessità, specifiche attività rientranti tra quelle indicate nei commi 1 e 2 sono state svolte da persone non addette alla Direzione generale per le informazioni e la sicurezza e risulta che il ricorso a esse era indispensabile, tali persone sono equiparate, ai fini della applicazione della speciale causa di giustificazione, agli addetti a tale Direzione generale.

Art. 18.
(Procedure).

      1. Le condotte indicate nell'articolo 17 sono autorizzate, nei casi e ricorrendo i presupposti di cui allo stesso articolo 17, dal Presidente del Consiglio dei ministri, o se delegato ai sensi dell'articolo 2, dal Ministro delle informazioni per la sicurezza, sentito il Comitato di consulenza previsto dall'articolo 20.
      2. Il Presidente del Consiglio dei ministri o, se delegato ai sensi dell'articolo 2, il Ministro delle informazioni per la sicurezza provvede a norma del comma 1, su proposta del direttore della Direzione generale per le informazioni e la sicurezza. Il Presidente del Consiglio dei ministri, nel caso di delega disposta ai sensi dell'articolo 2,

 

Pag. 24

è informato dal Ministro delle informazioni per la sicurezza. Il Presidente del Consiglio dei ministri può in ogni caso modificare o revocare il provvedimento adottato a norma del comma 1.
      3. Nei casi di assoluta necessità e urgenza, che non consentono di formulare tempestivamente la proposta di cui al comma 2, il direttore della Direzione generale per le informazioni e la sicurezza autorizza le condotte richieste e ne informa immediatamente, e comunque non oltre le ventiquattro ore, il Presidente del Consiglio dei ministri o, se delegato ai sensi dell'articolo 2, il Ministro delle informazioni per la sicurezza. Il Presidente del Consiglio dei ministri, se delegato ai sensi dell'articolo 2, il Ministro delle informazioni per la sicurezza, sentito il Comitato di consulenza previsto dall'articolo 20, ratifica il provvedimento del direttore della Direzione generale per le informazioni e la sicurezza se esso è stato legittimamente adottato ed è stato rispettato il termine sopra indicato. Il Presidente del Consiglio dei ministri, nel caso di delega disposta ai sensi dell'articolo 2, è informato dal Ministro delle informazioni per la sicurezza perché, ove lo ritenga, adotti taluno dei provvedimenti indicati nel comma 2.
      4. Quando il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro delle informazioni per la sicurezza, se delegato ai sensi dell'articolo 2, valuta che la condotta costituente reato è stata tenuta fuori dei casi e dei presupposti di legge ovvero in assenza delle autorizzazioni previste dal presente articolo, adotta le necessarie misure e riferisce all'autorità giudiziaria competente.
      5. La documentazione relativa alle condotte di cui all'articolo 17 è conservata in un'apposita sezione riservata dell'archivio, con la documentazione delle spese.

Art. 19.
(Condotte dolose).

      1. Il personale addetto alla Direzione generale per le informazioni e la sicurezza che preordini illegittimamente le condizioni per il rilascio della autorizzazione di

 

Pag. 25

cui agli articoli 17 e 18 è punito con la reclusione da due a cinque anni.
      2. Nell'ipotesi di eccesso colposo trova applicazione l'articolo 55 del codice penale.

Art. 20.
(Comitato di consulenza).

      1. Prima di provvedere in ordine alla autorizzazione di taluna delle condotte indicate nell'articolo 17, il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro delle informazioni per la sicurezza, se delegato ai sensi dell'articolo 2, è tenuto ad acquisire il motivato parere del Comitato di consulenza.
      2. Il Comitato di consulenza è composto da tre membri effettivi e tre supplenti, nominati dal Presidente del Consiglio dei ministri sulla base di requisiti di indiscussa competenza, prestigio e garanzia di imparzialità.
      3. Il Comitato di consulenza deve assicurare in ogni momento la possibilità di consultazione e a tal fine adotta le necessarie regole organizzative interne.
      4. I Componenti del Comitato sono tenuti al rispetto del segreto su tutto ciò di cui siano venuti a conoscenza nell'esercizio o a causa delle proprie funzioni.

Art. 21.
(Opposizione della speciale causa di giustificazione).

      1. Quando risulta che per taluno dei fatti indicati nell'articolo 17 sono iniziate indagini preliminari, il direttore della Direzione generale per le informazioni e la sicurezza può opporre all'autorità giudiziaria procedente l'esistenza della speciale causa di giustificazione di cui al medesimo articolo 17.
      2. Nel caso indicato nel comma 1, il procuratore della Repubblica interpella immediatamente il Presidente del Consiglio dei ministri chiedendo che sia data conferma. Gli atti delle indagini sul fatto e quelli relativi alla opposizione sono separati e iscritti in apposito registro riservato e custoditi secondo modalità che ne tutelino la segretezza.

 

Pag. 26


      3. Quando l'esistenza della speciale causa di giustificazione di cui all'articolo 17 è opposta nel corso dell'udienza preliminare o del giudizio, il Presidente del Consiglio dei ministri è interpellato dal giudice procedente.
      4. II Presidente del Consiglio dei ministri, se intende confermare la esistenza delle condizioni della speciale causa di giustificazione di cui all'articolo 17, ne dà comunicazione entro sessanta giorni all'autorità che procede indicandone i motivi. Della conferma è data immediata comunicazione al Comitato parlamentare per la sicurezza. Se la conferma non interviene nel termine indicato, essa si intende negata e l'autorità giudiziaria può procedere secondo le regole ordinarie.
      5. Sempre che l'autorità giudiziaria non ritenga di sollevare conflitto di attribuzione tra i poteri dello Stato, se il Presidente del Consiglio dei ministri conferma la esistenza della speciale causa di giustificazione di cui all'articolo 17, il procuratore della Repubblica dispone la trasmissione in archivio degli atti, da custodire secondo modalità che ne tutelino la segretezza. Il giudice, a seconda dei casi, pronuncia sentenza di non luogo a procedere o di assoluzione. Analoga procedura di custodia degli atti viene seguita fino a che non si sia risolto il conflitto di attribuzione.
      6. Se è stato sollevato conflitto di attribuzione, la Corte costituzionale ha pieno accesso agli atti del procedimento e al provvedimento di autorizzazione del Presidente del Consiglio dei ministri, con le garanzie di segretezza che la Corte stessa stabilisce.
      7. Quando l'esistenza della speciale causa di giustificazione di cui all'articolo 17 è eccepita dall'appartenente alla Direzione generale per le informazioni e la sicurezza o dalla persona legalmente richiesta ai sensi dell'articolo 17, comma 5, al momento dell'arresto in flagranza o dell'esecuzione di una misura cautelare, l'esecuzione del provvedimento è sospesa e la persona è accompagnata dalla polizia giudiziaria nei propri uffici per esservi trattenuta per il tempo strettamente necessario
 

Pag. 27

ai primi accertamenti e comunque non oltre ventiquattro ore. Il procuratore della Repubblica, immediatamente informato, dispone le necessarie verifiche e adotta i provvedimenti conseguenti.

Art. 22.
(Attività deviate).

      1. Nessuna attività comunque idonea per la sicurezza della Repubblica può essere svolta al di fuori degli strumenti, delle modalità, delle competenze e dei fini previsti dalla presente legge.

Capo II
QUALIFICHE GIURIDICHE E TUTELA DELLA IDENTITÀ

Art. 23.
(Esclusione delle qualifiche di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza).

      1. Gli addetti alla Direzione generale per le informazioni e la sicurezza non rivestono la qualifica di ufficiali o di agenti di polizia giudiziaria né, salvo quanto previsto dal comma 2, quella di ufficiali o di agenti di pubblica sicurezza. Tali qualifiche sono sospese durante il periodo di servizio nella Direzione generale per coloro che le rivestono in base agli ordinamenti dell'amministrazione di provenienza.
      2. In relazione all'attività prevista da una specifica operazione e necessaria allo svolgimento di particolari compiti a essa inerenti ovvero indispensabili al compimento dell'operazione stessa, nonché per la tutela delle strutture, la qualifica di ufficiale o di agente di pubblica sicurezza può essere attribuita dal Presidente del Consiglio dei ministri, o se delegato ai sensi dell'articolo 2, dal Ministro delle informazioni per la sicurezza, su proposta dal Direttore della Direzione generale per le informazioni e la sicurezza. Nei casi di urgenza, la proposta può essere formulata anche in forma orale e seguita entro quarantotto ore da quella scritta. La qualifica

 

Pag. 28

è attribuita per non oltre sei mesi ed è rinnovabile.
      3. L'autorità giudiziaria non può avvalersi di infrastrutture, di mezzi e di personale della Direzione generale per le informazioni e la sicurezza.

Art. 24.
(Identità di copertura).

      1. Il direttore della Direzione generale per le informazioni e la sicurezza, previa comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri o al Ministro delle informazioni per la sicurezza, se delegato ai sensi dell'articolo 2, può disporre o autorizzare l'uso, da parte degli addetti alla Direzione generale per le informazioni e la sicurezza, di documenti di identificazione contenenti indicazioni di qualità personali diverse da quelle reali. Con la medesima procedura può essere disposta o autorizzata l'utilizzazione temporanea di documenti e certificati di copertura.
      2. Con apposito regolamento sono definite le modalità di rilascio del documento o del certificato di copertura, di registrazione della procedura seguita e di conservazione dei documento stesso al termine dell'operazione, nonché la durata della sua validità.

Art. 25.
(Attività simulate).

      1. Il direttore della Direzione generale per le informazioni e la sicurezza, previa comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri o al Ministro delle informazioni per la sicurezza, se delegato ai sensi dell'articolo 2, può autorizzare i dirigenti delle strutture da lui dipendenti ad esercitare attività economiche simulate, sia nella forma di imprese individuali sia nella forma di società di qualsiasi natura.
      2. Il consuntivo delle attività di cui al comma 1 è allegato al rendiconto del bilancio dei fondi riservati.
      3. Con apposito regolamento sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo.

 

Pag. 29


Art. 26.
(Garanzie di riservatezza nel corso di procedimenti giudiziari).

      1. Quando nel corso di un procedimento devono essere assunte le dichiarazioni di una persona addetta alla Direzione generale per le informazioni e la sicurezza, l'autorità giudiziaria, oltre a dare applicazione, ove ne ricorrano le condizioni, a quanto previsto dagli articoli 472 e 473 del codice di procedura penale, adotta comunque rigorose cautele a tutela della persona che deve essere esaminata o deve partecipare ad un atto di indagine. Quando sono disponibili strumenti tecnici idonei a consentire il collegamento audiovisivo, l'autorità giudiziaria, salvo che la presenza della persona sia indispensabile, può procedere a distanza, curando che siano osservate, in quanto compatibili, le forme e le modalità stabilite dalle norme di attuazione di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.

TITOLO III
RAPPORTI CON ALTRE AMMINISTRAZIONI E CON L'AUTORITÀ GIUDIZIARIA

Art. 27.
(Collaborazione con le Forze armate e con le Forze di polizia).

      1. Nell'ambito delle rispettive attribuzioni, le Forze armate, le Forze di polizia e gli altri ufficiali e agenti di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza devono fornire ogni possibile cooperazione, anche di tipo tecnico-operativo, al personale addetto alla Direzione generale per le informazioni e la sicurezza, per l'espletamento dei compiti a questi affidati.
      2. La Direzione generale per le informazioni e la sicurezza cura la tempestiva trasmissione ai competenti organi di polizia giudiziaria di tutte le informazioni ed i dati in suo possesso suscettibili di possibili sviluppi di interesse per l'accertamento o la prevenzione dei reati.

 

Pag. 30


      3. Il direttore della Direzione generale per le informazioni e la sicurezza e i responsabili delle Forze armate e delle Forze di polizia vigilano perché i collegamenti e le forme di cooperazione previsti dai commi 1 e 2 siano efficaci e tali da assicurare completezza e tempestività allo scambio informativo.

Art. 28.
(Collaborazione richiesta a pubbliche amministrazioni e a soggetti erogatori di servizi di pubblica utilità).

      1. La Direzione generale per le informazioni e la sicurezza può corrispondere con tutte le pubbliche amministrazioni ed i soggetti erogatori, in regime di concessione o mediante convenzione, di servizi di pubblica utilità e chiedere ad essi la collaborazione, anche di ordine logistico, necessaria per l'adempimento delle loro funzioni istituzionali; a tal fine può in particolare stipulare convenzioni con i predetti soggetti nonché con le università e gli enti di ricerca.
      2. Con apposito regolamento sono emanate le disposizioni necessarie ad assicurare l'accesso della Direzione generale per le informazioni e la sicurezza agli archivi informatici delle pubbliche amministrazioni e dei soggetti erogatori, in regime di concessione o di autorizzazione amministrativa, di servizi di pubblica utilità, prevedendo in ogni caso le modalità tecniche che consentano la verifica, anche successiva, dell'accesso a dati personali.

Art. 29.
(Acquisizione di documenti, atti o altra cosa da parte dell'autorità giudiziaria e acquisizione di copie di atti o informazioni da parte del Presidente del Consiglio).

      1. Quando deve disporre l'acquisizione di documenti, atti o altra cosa presso le sedi della Direzione generale per le informazioni e la sicurezza e dell'Autorità nazionale per la sicurezza, l'autorità giudiziaria

 

Pag. 31

indica nel modo più specifico possibile nell'ordine di esibizione il documento, l'atto o la cosa oggetto della richiesta.
      2. L'autorità giudiziaria, salvo casi di assoluta impossibilità, procede personalmente sul posto all'esame della documentazione e acquisisce agli atti quella strettamente indispensabile ai fini dell'indagine. Nell'espletamento di tale attività può avvalersi della collaborazione di ufficiali di polizia giudiziaria.
      3. Quando deve essere acquisito, in originale o in copia, un documento, atto o cosa originati da un organismo informativo estero, trasmessi con vincolo di non divulgazione, la consegna immediata è sospesa e il documento, atto o cosa sono trasmessi immediatamente al Presidente del Consiglio dei ministri o, se delegato ai sensi dell'articolo 2, al Ministro delle informazioni per la sicurezza perché vengano assunte le necessarie iniziative presso l'autorità estera per le relative determinazioni.
      4. Quando devono essere acquisiti documenti, atti o altre cose in originale o in copia per i quali il responsabile dell'ufficio detentore eccepisce il segreto di Stato, la consegna immediata è sospesa, il documento, l'atto o la cosa sono sigillati in appositi contenitori e trasmessi prontamente al Presidente del Consiglio dei ministri.
      5. Nelle ipotesi previste nel comma 4, entro sessanta giorni il Presidente del Consiglio dei ministri autorizza l'acquisizione del documento, dell'atto o della cosa o conferma il segreto di Stato. In tal caso trovano applicazione le disposizioni in tema di segreto di Stato. Se il Presidente del Consiglio dei ministri non si pronuncia nel termine indicato, l'autorità giudiziaria acquisisce il documento, l'atto o la cosa.
      6. Il Presidente del Consiglio dei ministri o, se delegato ai sensi dell'articolo 2, al Ministro delle informazioni per la sicurezza può ottenere dall'autorità giudiziaria competente, anche in deroga al divieto stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura penale, copie di atti di procedimenti penali e informazioni scritte sul loro contenuto ritenute indispensabili per lo svolgimento delle attività connesse alle
 

Pag. 32

sue funzioni e, in specie, per le esigenze anche ispettive degli organismi informativi. L'autorità giudiziaria può altresì trasmettere le copie e le informazioni anche di propria iniziativa. Ai medesimi fini l'autorità giudiziaria può autorizzare il Presidente del Consiglio o il Ministro delle informazioni per la sicurezza all'accesso diretto al registro delle notizie di reato anche se tenuto in forma automatizzata. Si applicano le disposizioni dell'articolo 118, commi 2 e 3, del codice di procedura penale.

TITOLO IV
TUTELA DEL SEGRETO DI STATO

Art. 30.
(Criteri di tutela).

      1. Sino alla data di emanazione di una nuova legge organica relativa alla materia del segreto di Stato si applicano le disposizioni normative vigenti in materia, tenuto conto dei princìpi stabiliti nel presente Titolo e fatta salva l'applicazione dell'articolo 29 della presente legge.
      2. Il segreto di Stato è preordinato alla tutela dell'integrità della Repubblica, anche in attuazione di accordi internazionali, nonché alla difesa delle istituzioni democratiche poste dalla Costituzione a suo fondamento e alla salvaguardia del libero esercizio delle funzioni dello Stato, dell'indipendenza della Repubblica rispetto ad altri Stati e delle relazioni con essi, della preparazione e della difesa militare, nonché degli interessi economici del Paese.

Art. 31.
(Segreto di Stato).

      1. Sono coperti da segreto di Stato, indipendentemente dalla classifica di segretezza eventualmente attribuita dal soggetto preposto, le notizie, i documenti, gli atti, le attività o le altre cose la cui conoscenza, al di fuori degli ambiti e dei livelli autorizzati, metta in pericolo o arrechi un danno immediato e diretto di eccezionale gravità ai beni di cui all'articolo 30, comma 2.

 

Pag. 33


      2. Le notizie, documenti, attività, cose oggetto di segreto di Stato sono posti a conoscenza esclusivamente dei soggetti e delle autorità chiamati a svolgere direttamente rispetto ad essi funzioni essenziali, nei limiti e nelle parti indispensabili per l'assolvimento dei rispettivi compiti ed il raggiungimento dei fini rispettivamente fissati.

TITOLO V
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E DI COORDINAMENTO

Art. 32.
(Procedura per l'adozione dei regolamenti).

      1. Salvo che non sia diversamente stabilito, le disposizioni regolamentari previste dalla presente legge sono emanate entro centottanta giorni dalla sua entrata in vigore, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, adottati anche in deroga all'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa deliberazione del Consiglio nazionale per la sicurezza della Repubblica.
      2. I suddetti decreti stabiliscono il regime della loro pubblicità, anche in deroga alle norme vigenti.

Art. 33.
(Abrogazioni).

      1. È abrogata la legge 24 ottobre 1977, n. 801.